L’autentica di copia è un’attestazione di conformità a un originale che può essere effettuata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento. L’autentica può inoltre essere effettuata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. Nel caso in cui il cittadino debba presentare copia autentica di un documento ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici servizi, l’autentica della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale.
L’art. 19 del DPR 445/2000 prevede la possibilità di sostituire l’autentica di copia di un documento con la dichiarazione di conformità all’originale, effettuata con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In particolare è possibile attestare che è conforme all’originale:
– la copia di un atto o di un documento rilasciato o consegnato da un’amministrazione pubblica
– la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio
– la copia di documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la conformità all’originale di una copia va sottoscritta dall’interessato davanti al dipendente addetto o presentata con la fotocopia del documento d’identità della persona che l’ha firmata e non è dovuta l’imposta di bollo. Per l’autentica di copia davanti al pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale o al quale deve essere prodotto, o davanti ad altro pubblico ufficiale, è dovuta l’imposta di bollo.
Pagina aggiornata il 08/06/2024